Art. 23

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

In vigore dal 14 giu 2006
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine 1.   Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell', paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell', paragrafo 9, sono a carico: a) del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell', punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile, b) delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile, c) dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile, d) secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate. 2.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.
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Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine (Art. 23 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo