Art. 23
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
In vigore dal 14 giu 2006
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
1. Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell', paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell', paragrafo 9, sono a carico:
a)
del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell', punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile,
b)
delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile,
c)
dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile,
d)
secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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