Art. 27

Lingua

In vigore dal 14 giu 2006
Lingua 1.   Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate. 2.   Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.
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Lingua (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo