Art. 27
Lingua
In vigore dal 14 giu 2006
Lingua
1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.
2. Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.
Storico versioni
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