Art. 14
In vigore dal 23 dic 2005
1. Il contratto redatto in duplice copia contiene come minimo le seguenti indicazioni:
a)
il nome e l’indirizzo dell’organismo competente dello Stato membro;
b)
l’indirizzo postale completo e il numero di riconoscimento del contraente, nonché la sua categoria ai sensi dell’;
c)
l’indirizzo preciso del luogo di magazzinaggio e l’ubicazione dei recipienti di cui trattasi;
d)
la data di stipulazione del contratto;
e)
la data di inizio e quella di fine dell’esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni dell’;
f)
il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale di cui trattasi.
2. Per ciascuna partita oggetto del contratto sono indicati:
a)
la categoria e il peso netto dell’olio di oliva vergine;
b)
l’identificazione e l’ubicazione dei recipienti che contengono l’olio in questione.
3. Il contratto prevede i seguenti obblighi a carico del contraente:
a)
conservare in magazzino, per tutto il periodo pattuito, il quantitativo di prodotto convenuto, per proprio conto e a suo rischio;
b)
immagazzinare gli oli di categorie differenti in recipienti separati, identificati nel contratto e sigillati dall’organismo competente dello Stato membro;
c)
permettere in qualsiasi momento all’organismo competente dello Stato membro di controllare l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto.
Il cambio dei recipienti di cui alla lettera b), deve essere autorizzato dall’organismo competente dello Stato membro ed effettuato in presenza di quest’ultimo, con il prelievo di un campione rappresentativo dei recipienti in questione e l’apposizione di nuovi sigilli, conformemente all’, paragrafo 4, lettere c) e d).
4. Fatte salve le disposizioni dell’, il contraente che risolve il contratto in corso di esecuzione perde il beneficio dell’aiuto per l’intero periodo contemplato dal contratto e per tutti i quantitativi da esso previsti.
Storico versioni
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