Art. 12

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Entro il nono giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte alle gare parziali, viene fissato, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004 e in base alle offerte ricevute, un importo massimo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato. 2.   L’importo massimo dell’aiuto è fissato tenendo conto della situazione e dell’evoluzione prevedibile del mercato dell’olio di oliva, nonché delle possibilità che la misura in questione contribuisca in modo significativo alla regolarizzazione del mercato. Si tiene inoltre conto dei quantitativi che sono già oggetto di un contratto di ammasso privato e dell’entità delle offerte ricevute. 3.   All’atto della fissazione dell’importo massimo e secondo la stessa procedura, tutte le offerte per una delle categorie di olio o una delle regioni per le quali è stato fissato un quantitativo massimo conformemente all’, paragrafo 2, possono essere respinte nel caso in cui, per la categoria o la regione di cui trattasi: — le offerte non siano rappresentative, o — l’importo massimo fissato potrebbe portare ad un superamento del quantitativo massimo corrispondente.
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