Art. 17
In vigore dal 23 dic 2005
1. Prima del pagamento definitivo dell’aiuto, l’organismo competente dello Stato membro:
a)
raccoglie e verifica gli elementi di prova relativi alle condizioni previste dal presente regolamento;
b)
effettua i controlli necessari per accertarsi della presenza in magazzino dell’olio di oliva di cui trattasi per tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale;
c)
prende tutte le misure necessarie per garantire il controllo dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Il controllo comprende un’ispezione materiale delle merci immagazzinate, nonché una verifica della contabilità.
Le operazioni di ispezione materiale vertono, in particolare, sulla conformità delle scorte oggetto del contratto alle categorie di olio previste dal contratto stesso, sul mantenimento dei sigilli e sulla presenza dei quantitativi previsti.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, non viene concesso alcun aiuto in forza del contratto in questione ed è revocato il riconoscimento dell’operatore, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili. Inoltre, le cauzioni di cui all’ e all’ sono incamerate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85.
Storico versioni
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