Art. 18
In vigore dal 23 dic 2005
1. L’importo dell’aiuto è calcolato sul peso netto constatato conformemente all’, paragrafo 4, lettera b).
Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato è il tasso di conversione in vigore il giorno di inizio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’, paragrafo 3, secondo comma.
2. Gli obblighi relativi ai quantitativi previsti dalle offerte e dai contratti si considerano adempiuti se lo sono effettivamente per il 98 % dei quantitativi in questione.
Qualora l’analisi di cui all’, paragrafo 5, non consenta di confermare la categoria di olio indicata nell’offerta dell’aggiudicatario, l’intero quantitativo oggetto dell’offerta è considerato non conforme.
3. L’aiuto o il saldo dell’aiuto, qualora sia stato concesso un anticipo in virtù dell’, è versato solo quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi del contratto. Il pagamento dell’aiuto, o del saldo dell’aiuto, ha luogo previo controllo dell’adempimento dei suddetti obblighi, entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del contratto.
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