Art. 19

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell’applicazione del presente regolamento nonché il modello del contratto. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di olio di oliva per i quali è stato aggiudicato un aiuto e che, se del caso, non hanno formato oggetto: — della stipulazione di un contratto, — dell’osservanza o dell’esecuzione completa del contratto. Le comunicazioni di cui al primo comma fanno riferimento alla gara parziale in questione nonché, ove del caso, alle categorie di olio, alle categorie di operatori o alle regioni interessate. Tali comunicazioni si effettuano quanto prima possibile, al più tardi il 10 del mese successivo a quello considerato.
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