Art. 16

In vigore dal 23 dic 2005
1.   A decorrere dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’, paragrafo 3, secondo comma, può essere versato un anticipo corrispondente all’aiuto previsto per il periodo che comincia all’inizio dell’esecuzione del contratto e termina il 31 agosto successivo, previa costituzione di una cauzione per un importo pari al 120 % dell’anticipo. A decorrere dal 1o gennaio può essere versato un nuovo anticipo per i contratti in corso, per il periodo che inizia il 1o settembre e termina con i contratti suddetti, alle condizioni indicate nel primo comma. 2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente dopo il pagamento del saldo dell’aiuto, conformemente all’, paragrafo 3.
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