Art. 11

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Lo spoglio delle offerte è effettuato dall’organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto. 2.   Le offerte valide sono comunicate per via elettronica alla Commissione, classificate in ordine crescente di importo e in forma anonima, entro 48 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora il termine scada il venerdì, le offerte sono comunicate entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo. 3.   In ciascuna offerta comunicata devono essere indicati la quantità, la categoria dell’olio e l’importo di cui all’, paragrafo 1, lettere d) e f). Qualora nella gara si faccia riferimento a quantitativi massimi per regione, in ciascuna offerta devono essere indicate le regioni corrispondenti.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/2153 — Testo vigente | Portale Normativo