Art. 6

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 865/2004. I prezzi sono comunicati per posta elettronica e corredati di commenti sul volume e la rappresentatività delle operazioni. 2.   Prima del 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna in corso. 3.   Da settembre a maggio di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, la stima dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola prodotti dall’inizio della campagna in corso. Per ottenere tali dati, gli Stati membri possono attingere a varie fonti di informazione, tra cui i dati forniti dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola, i sondaggi condotti presso gli operatori del settore oleicolo o le stime effettuate da istituti statistici. Entro la fine della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri comunicano alla Commissione la stima dei quantitativi totali di olio di oliva e di olive da tavola prodotti. 4.   Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati. 5.   Le stime dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate per posta elettronica mediante il modulo fornito dalla Commissione. 6.   La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/2153 — Testo vigente | Portale Normativo