Art. 1
In vigore dal 23 dic 2005
1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori stipulano contratti di ammasso privato per l’olio di oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione dei contratti di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso, la Commissione può indire gare di durata limitata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004. Nel corso di una gara di durata limitata, si procede a gare parziali.
Storico versioni
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