Art. 5
In vigore dal 23 dic 2005
1. Gli operatori che soddisfano le condizioni indicate agli sono riconosciuti e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo a corredo della loro domanda di riconoscimento.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 3:
a)
le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate dallo Stato membro ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne da 1998-1999 a 2004-2005, si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti di cui agli ;
b)
il riconoscimento è rifiutato o revocato immediatamente qualora l’operatore:
i)
non possieda i requisiti per il riconoscimento;
ii)
sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 865/2004;
iii)
sia stato oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (4) durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005;
iv)
sia stato oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di produttori oleicoli previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (5) durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.
Storico versioni
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