Art. 5

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Gli operatori che soddisfano le condizioni indicate agli sono riconosciuti e ricevono un numero di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione del fascicolo completo a corredo della loro domanda di riconoscimento. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3: a) le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate dallo Stato membro ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne da 1998-1999 a 2004-2005, si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti di cui agli ; b) il riconoscimento è rifiutato o revocato immediatamente qualora l’operatore: i) non possieda i requisiti per il riconoscimento; ii) sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 865/2004; iii) sia stato oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (4) durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005; iv) sia stato oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di produttori oleicoli previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (5) durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.
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