Art. 2
In vigore dal 23 dic 2005
1. Possono essere indette gare di durata limitata nei casi in cui:
a)
in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere attenuate o risolte mediante misure di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso;
b)
il prezzo medio di uno o più dei seguenti prodotti, registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane, sia inferiore a:
—
1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva,
—
1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine,
—
1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; l’importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l’insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:
—
ciascuna categoria di olio di oliva vergine di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004,
—
ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità.
L’apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie di olio di oliva vergine o regioni di cui al primo comma.
La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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