Art. 2

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Possono essere indette gare di durata limitata nei casi in cui: a) in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere attenuate o risolte mediante misure di ammasso privato dell’olio di oliva vergine sfuso; b) il prezzo medio di uno o più dei seguenti prodotti, registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane, sia inferiore a: — 1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva, — 1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine, — 1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; l’importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più. 2.   Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l’insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per: — ciascuna categoria di olio di oliva vergine di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004, — ciascuna regione o ciascuno Stato membro della Comunità. L’apertura della gara di durata limitata può essere ristretta a determinate categorie di olio di oliva vergine o regioni di cui al primo comma. La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2004.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2153 — Testo vigente | Portale Normativo