Art. 3
In vigore dal 23 dic 2005
Possono presentare offerte per le gare parziali unicamente gli operatori del settore dell’olio di oliva appositamente riconosciuti dall’organismo competente dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri stabiliscono i criteri e le procedure per il riconoscimento degli operatori, i quali appartengono ad una delle categorie seguenti:
a)
un’organizzazione di produttori di olio di oliva composta di almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un’organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva;
b)
un’organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio di oliva della regione in cui è situata;
c)
un’associazione di organizzazioni di produttori appartenenti a diverse regioni economiche, composta di almeno dieci organizzazioni di produttori di cui alle lettere a) e b) o di un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5 % della produzione di olio di oliva dello Stato membro interessato;
d)
un frantoio i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine;
e)
un’impresa di condizionamento che disponga, sul territorio di uno stesso Stato membro, di una capacità pari almeno a 6 tonnellate di olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva.
Qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio di oliva siano affiliate all’organizzazione di cui al secondo comma, lettera a), gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di 700 olivicoltori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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