Art. 4
In vigore dal 23 dic 2005
Ai fini del riconoscimento di cui all’, gli operatori si impegnano a:
a)
accettare che l’organismo competente dello Stato membro sigilli i recipienti contenenti l’olio di oliva oggetto di un contratto di ammasso;
b)
tenere una contabilità di magazzino per gli oli ed eventualmente le olive da essi detenuti;
c)
sottostare a tutti i controlli previsti nell’ambito del presente regime di aiuto ai contratti di ammasso privato.
Gli operatori interessati devono dichiarare la capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e addurre gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all’.
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