Art. 9

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Le offerte di cui all’ indicano: a) il riferimento al presente regolamento e alla gara parziale a cui si riferisce l’offerta; b) il nome e l’indirizzo dell’offerente; c) la categoria dell’operatore riconosciuto, tra quelle menzionate all’, paragrafo 1, e il numero di riconoscimento; d) la quantità e la categoria dell’olio di oliva vergine oggetto dell’offerta; e) l’indirizzo preciso del luogo in cui si trovano i recipienti dell’olio destinato all’ammasso e le indicazioni che permettano di reperire i recipienti a cui si riferisce l’offerta; f) l’importo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato per tonnellata di olio di oliva vergine, espresso in euro con due cifre decimali; g) l’importo della cauzione da costituire conformemente all’, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l’offerta. 2.   L’offerta può essere riconosciuta valida soltanto se: a) è redatta, così come la documentazione a corredo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’organismo competente che la riceve; b) è presentata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1; c) non contiene condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento; d) è presentata da un operatore riconosciuto dallo Stato membro che la riceve e riguarda recipienti per l’ammasso situati in tale Stato membro; e) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione indicata nell’offerta.
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