Art. 13
In vigore dal 23 dic 2005
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, l’aiuto è aggiudicato all’offerente o agli offerenti la cui offerta è stata comunicata conformemente all’, paragrafo 2, e il cui ammontare è pari o inferiore all’importo massimo giornaliero dell’aiuto all’ammasso privato per il quantitativo indicato nell’offerta.
I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasmissibili.
2. L’organismo competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti gli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’importo massimo dell’aiuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. La data di stipulazione del contratto è la data dell’invio all’offerente della notifica di accettazione dell’offerta.
La data di inizio dell’esecuzione del contratto, a condizione che sia stata depositata la cauzione di cui all’, paragrafo 3, è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto e l’olio di cui trattasi deve trovarsi nelle condizioni previste dal contratto.
Tuttavia, l’esecuzione del contratto non può avere inizio prima che i recipienti siano stati sigillati, previo prelievo dei campioni, conformemente al paragrafo 4, lettere c) e d).
4. Entro il trentesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto, l’organismo competente dello Stato membro:
a)
identifica i recipienti contenenti l’olio di oliva di cui trattasi;
b)
rileva il peso netto dell’olio;
c)
preleva un campione rappresentativo dell’offerta;
d)
sigilla ciascun recipiente.
Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di trenta giorni di cui al primo comma può essere prorogato di quindici giorni.
5. Il campione prelevato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), viene al più presto analizzato per accertare che l’olio corrisponda alla categoria indicata nell’offerta dell’aggiudicatario.
Qualora l’analisi riveli che l’olio in questione non corrisponde alla categoria indicata nell’offerta dell’aggiudicatario, l’intero quantitativo oggetto dell’offerta è rifiutato e la cauzione di cui all’, paragrafo 1, è incamerata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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