Art. 10
In vigore dal 23 dic 2005
1. L’offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell’offerta.
2. Se le offerte non sono accettate, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’importo massimo dell’aiuto per la gara parziale di cui trattasi.
3. Per le offerte per le quali è stato aggiudicato l’aiuto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è completata, entro il primo giorno di esecuzione del contratto di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, da una cauzione di 200 EUR per tonnellata di olio di oliva.
4. Per lo svincolo delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 3, l’esigenza principale ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l’esecuzione per sei mesi del magazzinaggio previsto dall’offerta alle condizioni del contratto di cui al presente regolamento.
Tuttavia, qualora la durata del contratto sia ridotta a meno di sei mesi in virtù dell’, il periodo di magazzinaggio di cui al primo comma termina insieme al periodo di esecuzione del contratto.
Storico versioni
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