Art. 9
In vigore dal 22 dic 2004
1. Gli operatori stabiliti nella Comunità notificano immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che lascino presumere che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o attività intermedie potrebbero essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro attività di esportazione, importazione o intermedie. Si applica la procedura di comitato per precisare le informazioni di cui le autorità competenti necessitano per poter controllare tali attività.
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