Art. 4
In vigore dal 22 dic 2004
La documentazione di cui all' viene conservata dagli operatori per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni. La documentazione deve essere organizzata in modo tale, in forma elettronica o su carta, da essere messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo. La documentazione può essere fornita su supporto di immagine o altro supporto di dati, purché, alla lettura, i dati corrispondano alla documentazione sia nella presentazione che nel contenuto, siano disponibili ininterrottamente, siano leggibili immediatamente e possano essere analizzati con dispositivi automatizzati.
Storico versioni
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