Art. 3

In vigore dal 22 dic 2004
Tutte le importazioni, esportazioni o attività intermedie relative a sostanze classificate devono essere documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione. Detti documenti devono contenere le seguenti informazioni: a) nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguiti dall'espressione «DRUG PRECURSORS»; b) quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se nota, percentuale della o delle sostanze classificate in essa contenute; c) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività intermedie.
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