Art. 8

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Al momento dell'introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea, la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in un deposito franco e il vincolo alla procedura comunitaria di transito esterno, il fine lecito deve essere dimostrato dall'operatore se le autorità competenti lo richiedono. 2.   Mediante la procedura di comitato vengono fissati i criteri per stabilire in che modo possa essere dimostrato il fine lecito della transazione affinché tutti i movimenti di sostanze classificate nell'ambito del territorio doganale della Comunità possano essere controllati dalle autorità competenti e il rischio di diversione ridotto al minimo.
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