Art. 13
In vigore dal 22 dic 2004
1. Le richieste di autorizzazione di esportazione di cui all' contengono almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore nel paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;
b)
nome della sostanza classificata come indicato nell'allegato o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e codice NC a 8 cifre e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale;
c)
quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se disponibile, percentuale della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale;
d)
dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, se disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore;
e)
nei casi di cui all', una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione;
f)
numero della licenza o registrazione di cui agli .
2. La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione di esportazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi a contare dal momento in cui le autorità competenti considerano completo il fascicolo.
Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui all', le autorità competenti debbano compiere ulteriori indagini ai sensi dell', secondo comma.
Storico versioni
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