Art. 15

In vigore dal 22 dic 2004
Fatte salve le misure adottate a norma dell', paragrafo 3, il rilascio dell'autorizzazione di esportazione è rifiutato qualora: a) le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, siano incomplete; b) esistano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, siano false o inesatte; c) sia dimostrato, nei casi di cui all', che l'importazione delle sostanze classificate non è stata autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione; oppure d) esistano fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
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