Art. 14

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Qualora nella richiesta non siano state fornite le informazioni dettagliate sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve fornire tali elementi all'ufficio doganale di uscita o ad altre autorità competenti presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima della partenza fisica della spedizione. In tal caso, al momento del suo rilascio, l'autorizzazione di esportazione deve essere provvista di una nota corrispondente. Qualora l'autorizzazione di esportazione sia presentata a un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'esportatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute. 2.   L'autorizzazione di esportazione deve essere presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione in dogana oppure, in mancanza di una dichiarazione in dogana, all'ufficio doganale di uscita o ad altre autorità competenti presso il punto d'uscita dal territorio doganale della Comunità. L'autorizzazione deve accompagnare la spedizione fino al paese terzo di destinazione. L'ufficio doganale o altre autorità competenti presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità completano l'autorizzazione aggiungendo le informazioni necessarie di cui all', paragrafo 1, lettera d), e vi appongono la propria stampigliatura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:111:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo