Art. 19

In vigore dal 22 dic 2004
Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate alla concessione di un'autorizzazione di esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Per determinare le suddette procedure e per stabilire i criteri comuni che le autorità competenti sono tenute ad adottare si ricorre alla procedura di comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:111:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo