Art. 21
In vigore dal 22 dic 2004
1. Le richieste di autorizzazione all'importazione di cui all' contengono almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo dell'importatore, dell'esportatore del paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione, nonché del destinatario finale;
b)
nome della sostanza classificata come indicato nell'allegato o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e codice NC a 8 cifre e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale;
c)
quantitativo e peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, quantitativo, peso e, se disponibile, percentuale della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale;
d)
se disponibili, dati relativi al trasporto, quali modi e mezzi di trasporto, e data e luogo delle previste attività di importazione;
e)
numero della licenza o registrazione di cui agli .
2. La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione di importazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti considerano completo il fascicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:111:oj#art-21