Art. 23

In vigore dal 22 dic 2004
Fatte salve le misure adottate a norma dell', paragrafo 3, il rilascio dell'autorizzazione di importazione è rifiutato qualora: a) le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, siano incomplete; b) esistano fondati motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, siano false o inesatte; oppure c) esistano fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo