Art. 23
In vigore dal 22 dic 2004
Fatte salve le misure adottate a norma dell', paragrafo 3, il rilascio dell'autorizzazione di importazione è rifiutato qualora:
a)
le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, siano incomplete;
b)
esistano fondati motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, siano false o inesatte; oppure
c)
esistano fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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