Art. 22
In vigore dal 22 dic 2004
L'autorizzazione di importazione accompagna la spedizione dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali dell'importatore o del destinatario ultimo.
Essa viene presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione delle sostanze classificate per un regime doganale.
Qualora l'autorizzazione di importazione sia presentata all'ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'importatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:111:oj#art-22