Art. 26

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Fatto salvo il disposto degli articoli da 11 a 25 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 2.   Le autorità competenti trattengono o sospendono l'immissione in libera pratica delle sostanze classificate per il tempo necessario a verificare l'identità delle sostanze classificate o il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a consentire alle autorità competenti: a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o operazione riguardante sostanze classificate; b) di avere accesso ai locali professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità; c) di stabilire che ha avuto luogo una diversione o tentata diversione di sostanze classificate. 4.   Per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale. 5.   Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'effettuazione di registrazioni e per il rilascio di licenze e autorizzazioni. Tali tasse sono prelevate in modo non discriminatorio e non superano i costi approssimativi di trattamento della domanda.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo