Art. 26
In vigore dal 22 dic 2004
1. Fatto salvo il disposto degli articoli da 11 a 25 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
2. Le autorità competenti trattengono o sospendono l'immissione in libera pratica delle sostanze classificate per il tempo necessario a verificare l'identità delle sostanze classificate o il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a consentire alle autorità competenti:
a)
di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o operazione riguardante sostanze classificate;
b)
di avere accesso ai locali professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità;
c)
di stabilire che ha avuto luogo una diversione o tentata diversione di sostanze classificate.
4. Per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale.
5. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'effettuazione di registrazioni e per il rilascio di licenze e autorizzazioni. Tali tasse sono prelevate in modo non discriminatorio e non superano i costi approssimativi di trattamento della domanda.
Storico versioni
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