Art. 27
In vigore dal 22 dic 2004
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l', si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell', paragrafo 2, di detto regolamento.
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