Art. 2
In vigore dal 22 dic 2004
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«sostanze classificate»: tutte le sostanze elencate nell'allegato, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;
b)
«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
c)
«importazione»: l'introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6);
d)
«esportazione»: l'uscita di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità, compresa l'uscita di sostanze classificate oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di sostanze classificate dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;
e)
«attività intermedie»: tutte le attività intese a concludere la compravendita o la fornitura di sostanze classificate, svolte da persone fisiche o giuridiche che cercano di ottenere un accordo tra due parti o agiscono a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali sostanze e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; la definizione comprende anche le attività svolte da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che comportano la compravendita o la fornitura di sostanze classificate senza che tali sostanze siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;
f)
«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate o svolga attività intermedie ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;
g)
«esportatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di esportazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e il destinatario che, se del caso, presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;
h)
«importatore»: la persona fisica o giuridica principalmente responsabile delle attività di importazione in virtù dei suoi vincoli economici e giuridici con le sostanze classificate e lo speditore che presenta, o per conto della quale viene presentata, la dichiarazione in dogana;
i)
«destinatario finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale vengono fornite le sostanze classificate; tale persona può essere diversa dal consumatore finale;
j)
«procedura del comitato»: la procedura di cui all', paragrafo 2;
k)
«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:111:oj#art-2