Art. 28

In vigore dal 22 dic 2004
Oltre alle misure di attuazione previste dal presente regolamento, il comitato stabilisce, se del caso, disposizioni dettagliate per garantire un efficace controllo del commercio di precursori tra la Comunità e i paesi terzi al fine di prevenire la diversione di tali sostanze, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l'uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo