Art. 32

In vigore dal 22 dic 2004
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano almeno una volta l'anno alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, alle sostanze classificate utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita, nonché al commercio, all'utilizzo e al fabbisogno leciti di tali sostanze. In base a tali informazioni, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, valuta l'efficacia del presente regolamento e, a norma dell', paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, predispone una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti. La Commissione riferisce al Consiglio in merito al funzionamento del presente regolamento entro la fine di agosto 2008.
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Art. 32 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo