Art. 35
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 18 agosto 2005. Tuttavia, l', paragrafo 1, l', paragrafo 2, l', paragrafo 2, l', paragrafo 2, l', paragrafi 1 e 3, l', paragrafo 1 e gli sono applicabili a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti da tali articoli. Detti provvedimenti non entreranno in vigore prima del 18 agosto 2005.
Storico versioni
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