Art. 11
In vigore dal 22 dic 2004
1. Tutte le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato e le esportazioni di sostanze classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti della Comunità alle autorità competenti del paese di destinazione, a norma dell', paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Si applica la procedura di comitato per stabilire l'elenco dei paesi di destinazione al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione consentendo un controllo sistematico e coerente delle esportazioni di sostanze classificate verso detti paesi.
Il paese di destinazione dispone per rispondere di un periodo di 15 giorni lavorativi, alla cui scadenza l'esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità dello Stato membro di esportazione, sempreché esse non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l'esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
2. Per le sostanze classificate che devono essere notificate a norma del paragrafo 1, prima dell'esportazione di dette sostanze, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono le informazioni di cui all', paragrafo 1, alle autorità competenti del paese di destinazione.
L'autorità che fornisce tali informazioni esige dall'autorità del paese terzo che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.
3. Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all'esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Per determinare le suddette procedure e per stabilire i criteri comuni che le autorità competenti sono tenute ad adottare, si ricorre alla procedura di comitato.
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