Art. 10

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Per agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori stabiliti nella Comunità e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze non classificate, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora e tiene aggiornate linee direttrici. 2.   Tali linee direttrici forniscono, in particolare: a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per individuare e segnalare le operazioni sospette; b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze. 3.   Le autorità competenti provvedono a che le linee direttrici siano regolarmente diffuse in conformità degli obiettivi delle stesse linee direttrici.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo