Art. 5

In vigore dal 22 dic 2004
Gli operatori si assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate, come indicato nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo