Art. 7
In vigore dal 22 dic 2004
1. Gli operatori stabiliti nella Comunità, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie comprendenti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato, o attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato dichiarano tempestivamente e, se del caso, aggiornano gli indirizzi dei locali in cui esercitano tali attività. Tale obbligo sarà assolto presso le autorità competenti dello Stato membro in cui l'operatore è stabilito.
2. Si applica la procedura di comitato per stabilire le condizioni di esenzione dai controlli per talune categorie di operatori e per gli operatori che esportano piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3. Tali condizioni consentiranno di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate.
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