Art. 6
In vigore dal 22 dic 2004
1. Gli operatori stabiliti nella Comunità, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie riguardanti una delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato, devono essere titolari di una licenza. Detta licenza deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'operatore è stabilito.
Nel valutare se rilasciare la licenza, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e l'integrità del richiedente.
Si applica la procedura del comitato per introdurre disposizioni che disciplinano i casi in cui la licenza non è necessaria, stabiliscono ulteriori condizioni per il suo rilascio e definiscono un modello di licenza. Dette disposizioni garantiscono che la vigilanza e il controllo degli operatori avvengano in maniera sistematica e coerente.
2. La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.
Storico versioni
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