Art. 1
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento stabilisce le norme per il controllo degli scambi di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in seguito denominate «precursori di droghe») tra la Comunità e i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e alle attività intermedie.
Il presente regolamento non pregiudica i regimi speciali di altri settori attinenti agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi.
Storico versioni
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