Art. 12
In vigore dal 22 dic 2004
1. Le esportazioni di sostanze classificate che richiedono una dichiarazione in dogana, comprese le esportazioni di sostanze classificate che lasciano il territorio doganale della Comunità dopo essere state custodite in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco per un periodo di almeno 10 giorni, sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione.
Nel caso le sostanze classificate siano riesportate entro 10 giorni dalla data del loro vincolo ad un regime sospensivo o del deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo II, non è necessaria un'autorizzazione di esportazione.
Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione solo nel caso sia necessaria una notificazione preventiva dell'esportazione o che le sostanze in questione siano esportate in determinati paesi di destinazione da stabilire secondo la procedura di comitato al fine di garantire un adeguato livello di controllo.
2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore.
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