Art. 16

In vigore dal 22 dic 2004
Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo