Art. 17

In vigore dal 22 dic 2004
Quando, in forza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, le esportazioni sono autorizzate solo se le autorità competenti di tale paese hanno rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione, la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché tutte le informazioni operative ottenute dal paese in questione. Le autorità competenti degli Stati membri si accertano dell'autenticità di tale autorizzazione di importazione, se del caso chiedendone conferma all'autorità competente del paese terzo.
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