Art. 20

In vigore dal 22 dic 2004
Le importazioni di sostanze classificate figuranti nella categoria I dell'allegato sono soggette ad un’autorizzazione di importazione. Tale autorizzazione è rilasciata solo agli operatori stabiliti nella Comunità. L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'importatore è stabilito. Tuttavia, nel caso in cui le sostanze di cui al primo comma siano oggetto di scarico o trasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca sottoposta ai controlli del tipo I o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura comunitaria di transito, tale autorizzazione di importazione non è necessaria.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo