Art. 25
In vigore dal 22 dic 2004
Il periodo di validità dell'autorizzazione di importazione, entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.
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