Art. 30
In vigore dal 22 dic 2004
1. La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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