Art. 30

In vigore dal 22 dic 2004
1.   La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe (in seguito denominato «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo