Art. 31

In vigore dal 22 dic 2004
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2005/111 — Testo vigente | Portale Normativo