Art. 35
In vigore dal 15 lug 1991
1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, ad eccezione del settore disciplinato dall', dagli articoli da 6 a 9, dall', dall', paragrafi 2, 3 e 4 e dall', misure di aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dall', dagli articoli da 6 a 9, dall', dall', paragrafi 2, 3 e 4 e dall'.
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