Art. 11

In vigore dal 15 lug 1991
Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), pari al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in forza dell', paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all', paragrafo 1.
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